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Ru486 la pillola per l'aborto non chirurgico
20/03/2012
 
Ru486 la pillola per l'aborto non chirurgico

In Italia l'IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) viene praticata solo con intervento chirurgico, anche se la scienza si e' evoluta e ha trovato nuovi metodi, meno dispendiosi economicamente e meno traumatici per la donna, come quello farmacologico della RU486. Un esempio: oggi l'ulcera e' curata farmacologicamente e nessuno si immaginerebbe di tornare indietro, quando solo la chirurgia poteva essere di aiuto.
Perche' se, nel nostro casi, la scienza si aggiorna la pratica non la segue a ruota?
Quando si parla di aborto si rischia di entrare in querelle di tipo etico, dove filosofie, religioni, morali si differenziano cosi' profondamente tra loro, per cui impossibile e' un loro punto di incontro. Evitiamo di entrare in questa voragine e partiamo dal dato di fatto della 194 approvata quasi 25 anni fa, che permette di abortire legalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale, e che non da' indicazioni limitative sul metodo.

I DUE METODI
Da un raffronto tra i due metodi (realizzato in Svizzera) si comprende come entrambi siano efficaci e sicuri. Le differenze riguardano tempi e percezione. Ma queste sono decisioni che spettano alla donna, cosi' come i consigli spettano ai medici.
Alcune valutazioni sui costi: quanto si spende per una Interruzione di Gravidanza Volontaria chirurgica e quanto per una farmacologica? Per la RU486 non possiamo stabilire in anticipo i suoi costi, ma certamente trattandosi di intervento ambulatoriale, dobbiamo detrarre quelli della degenza di almeno 1 giorno e della sala operatoria.

LE STATISTICHE
L'ISTAT ci fornisce una serie di dati sugli aborti legali che vengono praticati ogni anno in Italia. Il numero diminuisce progressivamente ogni anno, per quanto rimanga ancora una sacca di aborti clandestini. Assumendo il dato del 1998 di 138.000 aborti all'anno, e raffrontandolo con i casi della Francia e della Svezia dove il 30% degli aborti e' realizzato con la RU486, e' facile intuire che dopo un primo rodaggio e una sua conoscenza, anche in Italia potrebbe riprodursi un fenomeno simile.
Nel 2000 il numero degli aborti registrati si ferma infatti a 135.000, stabilizzandosi cosi' dal 1995. L'Istat stesso scrive nell'annuario statistico del 6 novembre 2002: "Si può quindi affermare che in Italia sta cambiando il modello di abortività volontaria: si sta passando da un modello di tipo "tradizionale", caratterizzato da un ricorso all'Ivg soprattutto delle donne coniugate con figli, a un modello, più simile a quello dei paesi nord europei, in cui l'aborto è più estemporaneo e legato a situazioni di "emergenza", ovvero non viene più utilizzato per controllare le dinamiche di pianificazione familiare".

COSA FARE
Oggi la RU486 e' commercializzata in quasi tutti i Paesi dell'Ue. Dopo un lungo procedimento dettato dalle normative europee (la cd procedura di mutuo riconoscimento), nel luglio 2009 l'Aifa ha autorizzato la commercializzazione della Ru486 anche in Italia.

STORIA DELLA Ru486
Il 19 aprile 1982 il professore Etienne-Emile Baulieu presenta all'Accademia delle scienze i risultati clinici di una nuova sostanza anti-progesterone: il mifepristone, messo a punto due anni prima da una equipe di chimici e endocrinologi del laboratorio francese Roussel-Uclaf. Codificata come RU 38486, diventera' l'RU486. Sperimentata nell'ospedale universitario di Ginevra, l'anti-ormone permette di abortire a sette donne tra le sei e le otto settimane di gravidanza. Nel 1983, la Roussel-Uclaf firma un accordo con l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms). Un anno dopo, un accordo dello stesso tipo viene firmato con Population Council, un'organizzazione non governativa americana. Iniziano le prime sperimentazioni cliniche. Il nuovo prodotto da buoni risultati nell'indurre aborti precoci. Il 23 settembre 1988 la Roussel-Uclaf ottiene l'autorizzazione per la Francia a immettere sul mercato l'RU486 per le interruzioni volontarie di gravidanza prima del quarantanovesimo giorno di amenorrea. Ma il 26 ottobre 1988 il gruppo Roussel-Uclaf ha deciso di sospendere fino a nuovo ordine la distribuzione in Francia e all'estero della pillola abortiva. Pierre Joly, vicepresidente della Roussel-Uclaf, riferisce al ministro francese alla Sanita' le pressioni esterne cui la ditta e' sottoposta e le reticenze sempre piu' esplicite dell'azionista principale, i laboratori tedeschi Hoechst. "Poiche' in Francia l'aborto e' legale, e' bene che venga praticato nelle migliori condizioni possibili" cosi' replica il ministero, poiche' la questione coinvolge la sanita' pubblica, e ingiunge al laboratorio Roussel-Uclaf di riprendere la distribuzione dell'RU486. Nel 1991 e' autorizzata in Gran Bretagna e un anno dopo in Svezia, piu' recentemente in Svizzera. La Roussel-Uclaf rifiuta di commercializzarla in Cina, con il pretesto che le condizioni sanitarie non sarebbero sufficienti. Pechino decide allora di copiare la molecola. Cosi', oggi due milioni di donne cinesi abortiscono ogni anno con un "doppione" del prodotto. Il presidente del gruppo della Hoechst, Wolfgang Hilger, fervente cattolico, dichiara che l'RU486 e' contrario alla sua etica e a quella della sua societa'.
La polemica risveglia un passato che la ditta tedesca vorrebbe dimenticare. IG Farben, la conglomerata di cui Hoechst faceva parte, durante la seconda guerra mondiale non ha forse prodotto lo Zyclon B, il gas utilizzato nei campi di sterminio? Il 16 maggio 1994, i diritti dell'RU486 sono "graziosamente" ceduti sul territorio Usa a una Organizzazione non Governativa, la Population Council.
Nel dicembre 1996, Hoechst lancia una Opa su Roussel-Uclaf. Tre mesi dopo il gruppo Roussel-Uclaf non esiste piu' e si parla ormai del gruppo Hoechst-Marion-Roussel. L'8 aprile 1997, una settimana dopo che i militanti anti-abortisti avevano proclamato il boicottaggio di un nuovo medicinale antiallergico commercializzato dal gruppo, la Hoechst-Marion-Roussel annuncia la cessione senza contropartite dei diritti della molecola di mifepristone e dei suoi derivati per tutto il mondo -a eccezione degli Stati Uniti- a Edouard Sakiz, ex dirigente della Roussel-Uclaf, allora in pensione. Nessuna ditta farmaceutica accetta il prodotto. Medico endocrinologo, Edouard Sakiz e' un fervente partigiano dell'RU486 che ha sostenuto durante i suoi trentuno anni di carriera presso la Roussel-Uclaf. Gia' nel 1958 era stato ferito dal rifiuto del suo predecessore nell'azienda di sviluppare la ricerca sulla pillola contraccettiva. Scrive: "La concezione etica di un solo uomo ha privato il gruppo di un grande mercato e di una famamondiale". Dal giorno stesso in cui i diritti vengono trasferiti, la Roussel-Uclaf blocca la produzione dell'RU486. Un mese dopo, il dottor Sakiz crea la sua societa', Exelgyn, con un capitale personale di 75 milioni di lire. Nell'aprile 1999 la casa farmaceutica Exelgyn avvia le procedure per le autorizzazioni di immissione sul mercato europeo della pillola RU486.
Oltre che negli Stati Uniti e in Svizzera in Europa e' distribuita inGran Bretagna, Svezia, Spagna, Olanda, Germania, Austria, Danimarca, Finlandia e Belgio. I Paesi che hanno chiesto l'autorizzazione sono Norvegia, Lussemburgo e Grecia. In Italia, Irlanda e Portogallo il prodotto non e' mai stato registrato.
La polemica risveglia un passato che la ditta tedesca vorrebbe dimenticare. IG Farben, la conglomerata di cui Hoechst faceva parte, durante la seconda guerra mondiale non ha forse prodotto lo Zyclon B, il gas utilizzato nei campi di sterminio? Il 16 maggio 1994, i diritti dell'RU486 sono "graziosamente" ceduti sul territorio Usa a una Organizzazione non Governativa, la Population Council.
Nel dicembre 1996, Hoechst lancia una Opa su Roussel-Uclaf. Tre mesi dopo il gruppo Roussel-Uclaf non esiste piu' e si parla ormai del gruppo Hoechst-Marion-Roussel. L'8 aprile 1997, una settimana dopo che i militanti anti-abortisti avevano proclamato il boicottaggio di un nuovo medicinale antiallergico commercializzato dal gruppo, la Hoechst-Marion-Roussel annuncia la cessione senza contropartite dei diritti della molecola di mifepristone e dei suoi derivati per tutto il mondo -a eccezione degli Stati Uniti- a Edouard Sakiz, ex dirigente della Roussel-Uclaf, allora in pensione. Nessuna ditta farmaceutica accetta il prodotto. Medico endocrinologo, Edouard Sakiz e' un fervente partigiano dell'RU486 che ha sostenuto durante i suoi trentuno anni di carriera presso la Roussel-Uclaf. Gia' nel 1958 era stato ferito dal rifiuto del suo predecessore nell'azienda di sviluppare la ricerca sulla pillola contraccettiva. Scrive: "La concezione etica di un solo uomo ha privato il gruppo di un grande mercato e di una fama mondiale". Dal giorno stesso in cui i diritti vengono trasferiti, la Roussel-Uclaf blocca la produzione dell'RU486. Un mese dopo, il dottor Sakiz crea la sua societa', Exelgyn, con un capitale personale di 75 milioni di lire. Nell'aprile 1999 la casa farmaceutica Exelgyn avvia le procedure per le autorizzazioni di immissione sul mercato europeo della pillola RU486.

LA LEGGE N. 194 (1978)
Se nel 1978 era conosciuto solo l'aborto chirugico, metodo per aspirazione, nella L 194 non e' specificato che quello sia l'unico metodo. Anzi a ben leggere nella legge, l'art. 14 "Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna", e parlando di procedimenti sembra proprio prevedere la possibilita' che altri metodi si aggiungano a quello chirurgico: il plurale utilizzato nella legge preannuncia una pluralita' di procedimenti. Ma ancora l'art. 15: "Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza" sembra proprio auspicare un aggiornamento delle tecniche piu' avanzate, in contraddizione con la situazione attuale bloccata ad un metodo sempre valido, ma in alcuni casi certamente superato da quello farmacologico.

Legge n.194 del 22 maggio 1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
Articolo 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
Articolo 2
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.
Articolo 3
Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Articolo 4
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
Articolo 5
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.
Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.
Articolo 6
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Articolo 7
I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza.
Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Articolo 8
L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Articolo 9
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.
Articolo 10
L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.
Articolo 11
L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.
Articolo 12
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
Articolo 13
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.
Articolo 14
Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.
Articolo 15
Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.
Articolo 16
Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.
Articolo 17
Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
Articolo 18
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
Articolo 19
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
Articolo 20
Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 21
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.
Articolo 22
Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.


DUE METODI ABORTIVI A CONFRONTO

Mifegyne (RU 486)
Metodo farmacologico per l'interruzione precoce di gravidanza

L'Unione svizzera per decriminalizzare l'aborto (USPDA) www.svss-uspda.ch cosi' spiega il funzionamento della RU486 rispetto al piu' tradizionale metodo dell'aspirazione.

Dal 22 ottobre 1999 la Mifegyne e' autorizzata in Svizzera. Poco a poco diventa accessibile negli ospedali e presso certi studi medici.

Come procedere
IMPORTANTE: se non e' sicura se e' rimasta incinta, faccia rapidamente un test di gravidanza. Se il test e' positivo e ha l'intenzione di interrompere la gravidanza, si rivolga immediatamente ad un medico oppure ad un centro di pianificazione familiare.
Se ha deciso di interrompere la gravidanza, puo' decidere a quale metodo ricorrere.

I due metodi per effettuare l'interruzione della gravidanza:
Metodo chirurgico
(per aspirazione)

L'aspirazione puo' generalmente essere effettuata entro le 14 settimane a partire dal primo giorno dell'ultima mestruazione. L'intervento viene eseguito in ospedale o presso uno studio medico, sia come ambulante (dopo poche ore si puo' tornare a casa) sia come degente (restando anche di notte). A volte, per facilitare l'intervento, il collo dell'utero viene rilassato con un farmaco (prostaglandina), da prendersi o il giorno precedente o il giorno stesso dell'intervento.

L'intervento operatorio avviene sotto narcosi (anestesia generale) oppure sotto anestesia locale. Il collo dell'utero viene dilatato cautamente con dilatatori metallici fino ad un diametro da 6 a 12 mm. Viene in seguito inserita una fine canula per l'aspirazione che rimuove i tessuti embrionali dalla cavita' uterina. L'operazione dura circa 20 minuti. Il rientro a domicilio avviene tra le 2 a 8 ore seguenti l'intervento oppure il giorno dopo (cio' dipende dal luogo dove e' stato effettuato l'intervento).

Generalmente, una visita di controllo viene effettuata nelle due settimane seguenti l'intervento.

Metodo farmacologico
(Mifegyne con prostaglandina)

In Svizzera, questo metodo puo' essere prescritto entro la 7a settimana a partire dal primo giorno dell'ultima mestruazione. L'interruzione viene effettuata ambulatoriamente, sia in clinica sia in uno studio medico, con due farmaci: la Mifegyne (conosciuta anche con il nome di RU 486) e una prostaglandina. La Mifegyne blocca gli effetti dell'ormone progesterone interrompendo lo sviluppo della gravidanza. La prostaglandina induce contrazioni uterine e provoca l'espulsione dei tessuti embrionali.

In presenza di personale medico, la donna assume tre compresse di Mifegyne. Poco dopo puo' rientrare a casa. Due giorni dopo, due compresse di prostaglandina sono anch'esse prese nello studio medico o in clinica. La donna rimane in osservazione per alcune ore. Per circa due terzi delle donne l'espulsione dei tessuti embrionali avviene in questo periodo, per alcune avviene piu' tardi a casa. A questo stadio molto precoce, l'embrione misura tra i 2 e gli 8 mm, a seconda della durata della gravidanza.

Circa due settimane dopo la presa della prostaglandina viene effettuata una visita di controllo.

Si noti che la procedura puo' essere leggermente differente da quella descritta a seconda del luogo dove e' praticato l'intervento

Effetti secondari
Metodo chirurgico

Metodo farmacologico
Dolori
L'intervento viene effettuato in anestesia locale o sotto narcosi. A volte ci possono essere dei dolori dopo l'intervento oppure brevemente durante l'intervento stesso in caso di anestesia locale. Se del caso, le verranno somministrati degli antidolorifici. Solitamente vi sono dei crampi addominali leggermente piu' dolorosi di quelli mestruali, che cessano rapidamente. A volte questi dolori possono essere piu' forti o perdurare. Se del caso, le verranno somministrati degli antidolorifici.
Perdite di sangue
Solitamente le perdite di sangue dopo l'intervento sono meno abbondanti di una mestruazione normale e durano 4 a 5 giorni. Solitamente dopo l'espulsione vi sono perdite di sangue un po' piu' abbondanti di una mestruazione normale. Durano circa 9 giorni, in alcuni casi anche piu' a lungo.
Nausea/Diarrea
La narcosi puo' provocare nausea. La prostaglandina puo' provocare nausea ed una leggera diarrea.

Rischi e complicazioni
I rischi sono piccoli per entrambi i metodi. Le complicazioni gravi occorrono in meno dell'uno per cento dei casi. Raramente si manifestano ulteriori problemi di salute. L'intervento non aumenta il rischio di non piu' poter avere bambini ulterioramente. I problemi psichici non sono piu' frequenti con il metodo farmacologico che non quello chirurgico.
Complicazioni possibili:
Metodo chirurgico

Metodo farmacologico
- Traumi o ferite al collo dell'utero e/o alla parete uterina.
- Infezioni.
- Forti perdite di sangue.
- Eliminazione incompleta dei tessuti embrionali con conseguente necessita' di una seconda aspirazione.
- Coaguli vascolari (trombosi) - Forti perdite di sangue o espulsione incompleta, con conseguente necessita' di una aspirazione per eliminare i resti dei tessuti embrionali rimasti nella cavita' uterina.
- Insuccesso del metodo e continuazione della gravidanza. In questo caso e' necessaria un'ulteriore aspirazione (intervento chirurgico).

Confronto dei due metodi
Entrambi i metodi sono efficaci e sicuri. In rari casi il medico deve sconsigliare l'uno o l'altro per ragioni legate alla salute della donna coinvolta.
Esistono pero' delle differenze riguardanti il periodo entro il quale la donna si deve decidere e anche riguardanti la percezione dei due metodi. E' importante tenere conto di queste differenze.
L'interruzione farmacologica si offre per le donne che sono giunte rapidamente alla chiara decisione di interrompere la gravidanza. Le donne che si decidono piu' tardi o hanno bisogno di un tempo di riflessione piu' esteso, devono ricorrere all'intervento chirurgico.

Le differenze piu' importanti nella percezione dell'intervento:
Metodo chirurgico

- Operazione, eventualmente sotto narcosi.
- Il momento dell'intervento e' pianificato e ben determinato. L'operazione dura poco tempo.
- Di regola l'intervento non viene effettuato prima della 7a settimana.
- Si ha piu' tempo a disposizione per prendere una decisione.
- Se effettuato sotto narcosi, l'intervento non e' vissuto coscientemente.
- Di solito le perdite di sangue dopo l'operazione sono poco abbondanti e di breve durata.
- Dolori prolungati sono rari.

Metodo farmacologico

- In oltre 95% dei casi un ulteriore intervento chirurgico non e' necessario. Non c'e' bisogno di narcosi.
- Il procedimento e' di tre giorni.
- L'interruzione puo' essere praticata molto precocemente, il che e' sovente percepito come un sollievo psichico.
- L'espulsione e' vissuta coscientemente.
- Molte donne ritengono che il metodo farmacologico e' piu' naturale.
- Maggiore responsabilita' personale.
- Perdite di sangue piu' prolungate.
- Dolori addominali che durano piu' o meno a lungo.

Novembre 1999
Redatto in collaborazione con la dott.ssa Judit Pók, ginecologo a Zurigo da Lucia Ritter e Kurt Pfister. COSAN Sarl, Volketswil/ Zurigo


I COSTI DELLA RU486
Alla domanda, non retorica, possiamo far rispondere, a titolo di esempio, la Regione Toscana (infatti il prezzo e' interASL): il prezzo omnicomprensivo, rappresentante il valore complessivo di intervento e degenza, e' di 800 euro (non c'è un dettaglio delle voci, almeno nel servizio pubblico). Quando una signora residente a Firenze utilizza l'Azienda Careggi (il maggiore ospedale della citta') per l'IVG, l'Azienda Sanitaria Firenze corrisponde all'Azienda Careggi questa cifra, più le spese di bollo.
Proviamo a vedere i costi degli altri Paesi europei: in Belgio il prezzo della confezione Mifegyne della Exelgyn (tre compresse da 200mg) e' di circa 70 euro, lo stesso in Spagna.
Se andiamo in una clinica statunitense per un'interruzione di gravidanza (visite, test ed esami compresi) si spende una cifra che puo' oscillare tra i 200 e i 350 dollari.
Non possiamo certo stabilire in anticipo i costi della RU486, ma, trattandosi di intervento ambulatoriale, dobbiamo detrarre quelli della degenza di almeno 1 giorno e della sala operatoria.
Giriamo queste informazioni alla Corte dei Conti, per valutare se non ravveda nell'introduzione della RU486 un metodo meno dispendioso per il Sistema Sanitario Nazionale, da suggerire al Ministero della Salute.


LINK
ORGANIZZAZIONI CHE PROMUOVO L'USO DELLA RU486:
CAMPAIGN FOR RU 486 & CONTRACEPTIVE RESEARCH
NOW - The National Organization for Women
USPDA / SVSS - Unione svizzera per decriminalizzare l'aborto

INFORMAZIONI:
ABORTION CLINICS ONLINE
MEDICAL ABORTION - Questions and Answers
NAF (National Abortion Federation) What is Medical Abortion?
PLANNING FAMILIAL - La pilule abortive ou RU486
RU486: ARCHIVE OF MATERIAL AND ARTICLES
VITA DI DONNA - ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLE DONNE
ASSOCIAZIONE RADICALE A. AGLIETTA
FORUM DI RADICALI.IT

ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
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